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Albo Pretorio on line nelle scuole

31/05/11

L’art. 32 della Legge n 69/2009, dal 1º gennaio 2010 (tale termine è stato prorogato al 1 gennaio 2011 dall'art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n°194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n° 25, recepito dalla Regione Sicilia con la legge 5/04/2011 n° 5, art. 12 con decorrenza dal 26/04/2011), ha stabilito che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici obbligati, nei propri siti informatici, o nei siti informatici di altre Amministrazioni ed Enti Pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
Con il termine Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1 del D. Lgs n° 165 del 2001).
Sulle disposizioni in questione, non possono sorgere dubbi. Questo significa che anche le scuole, comprese quelle della Sicilia che si sono sentite escluse dall’obbligo sancito dalla legge nazionale, trincerandosi dietro lo scudo dell’autonomia, devono uniformarsi al dettame legislativo senza perdere ulteriormente tempo per non incorrere in sanzioni gravose. Per ottemperare al principio di trasparenza amministrativa che anima tutta la riforma della Pubblica Amministrazione, anche gli istituti scolastici devono prevedere una sezione dedicata alla pubblicità legale, all’interno del proprio sito istituzionale (garantito da un dominio .gov), che venga identificato dall’etichetta “Albo Pretorio on line”.
Tutti i documenti e gli atti che un tempo trovavano ospitalità all’interno delle bacheche poste in un luogo di passaggio, adesso devono essere diffusi e sono resi pubblici attraverso Internet, nell’area del sito web dedicata al servizio di pubblicità legale. Le regole con le quali funziona l'albo pretorio non cambiano, rimangono invariate. Cambia lo strumento: al posto del documento stampato e affisso, c'è una piattaforma telematica che organizza e veicola le informazioni.
Data la complessità del nuovo meccanismo virtuale, anche il Garante della Privacy è intervenuto con la redazione delle linee guida in materia di trattamento dei dati personali anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, pubblicate nella G.U. del 19/03/2011.
In questo complesso meccanismo di trasformazione della P.A., la Sipafweb assiste gli istituti scolastici da tutti questi punti di vista, intervenendo con l’implementazione del software nel sito e con un’assistenza specifica sulle problematiche della privacy.

 
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